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Territorio montano

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Territori Montani

La classificazione del territorio montano operata a livello statale all'art. 1 della Legge n.991/52, divenuta successivamente di competenza regionale, è stata poi rivista con l'approvazione della L.R. n. 51/93 "Norme sulla classificazione dei territori montani" con la quale si è dato avvio a una procedura di classificazione del territorio montano regionale che utilizza criteri desunti dalle direttive comunitarie.

Comunità montane

Istituite nel 1971, le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane. Le principali funzioni delle Comunità montane riguardano:

  • la realizzazione degli interventi speciali per la montagna attraverso il Fondo nazionale per la Montagna
  • la gestione associata dei servizi comunali
  • gestione tecnica del patrimonio forestale
  • classificazione e gestione del Piano della viabilità silvo-pastorale
  • regolamentazione della raccolta dei funghi
  • l'attività di assegnazione ed erogazione di contributi ai sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate
  • funzioni amministrative per interventi per lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la manutenzione ambientale.

La Regione del Veneto, con la L.R. 19/92 "Norme sull'istituzione ed il funzionamento delle Comunità Montane" ha individuato 19 Comunità Montane. Consulta la carta delle Comunità montane.

Regole

Le Regole sono istituzioni antiche, fondate sull'aggregazione di famiglie che si identificano fortemente con il territorio. Ogni nucleo familiare è individuato da un "fuoco" ed è chiamato alla gestione e al godimento di beni la cui proprietà è collettiva. Tali beni costituiscono un patrimonio, detto patrimonio antico, che non può essere venduto, diviso o acquisito per usucapione al fine di mantenerlo intatto nel tempo. In Veneto, le disposizioni in materia di Regole sono contenute nella L.R. n. 26/96 "Riordino delle Regole".  Attualmente sono costituite 51 Regole, di cui 50 nella provincia di Belluno ed 1 nella provincia di Vicenza. Vai alla mappa dei Comuni interessati dalla presenza di terreni di proprietà delle Regole.

Usi civici 

In Veneto, le norme in materia di Usi civici sono stabilite nella L.R. n. 31/94.  Le finalità sono:

  • accertare l'esistenza e la consistenza delle terre di uso civico in tutto il territorio regionale;
  • recuperare le terre di uso civico ad una gestione attiva, valorizzando un ingente patrimonio agro-silvo-pastorale e riconoscendo il ruolo delle collettività interessate;
  • contribuire a promuovere lo sviluppo delle popolazioni titolari dei diritti di uso civico e ad incrementare le attività economiche nelle zone rurali;
  • riordinare i demani civici, risolvendo con adeguati strumenti giuridici le situazioni in cui l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale delle terre risulta irrimediabilmente compromessa;
  • potenziare la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio;
  • fornire informazioni necessarie ad una corretta pianificazione territoriale.

L'uso civico è un diritto che spetta ai componenti di una collettività definita dal punto di vista territoriale di godere di terreni o beni immobili appartenenti alla collettività medesima. I diritti di godimento più diffusi riguardano l'esercizio del pascolo e del legnatico. Altri diritti storicamente esercitati erano ad esempio la semina, il vagantivo (consistente nel diritto di vagare per terreni paludosi al fine di raccogliere canne, erbe e paglie, nonché di cacciare e pescare), lo stramatico (consistente nel diritto di raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali).

Per approfondimenti, vai alla pagina web della Regione del Veneto dedicata al tema.

 

Riferimenti

Regione Veneto

Sezione Economia e Sviluppo montano

Tel. 041 279 5464-5522 - Fax 041 279 5620

E-mail: sviluppomontano@regione.veneto.it

Attività Silvo-pastorali

Le Comunità Montane, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 13/09/1978, n. 52 - Legge Forestale Regionale, svolgono le funzioni amministrative loro delegate, relative all'accoglimento delle domande, all'attuazione dei programmi di intervento e alla ripartizione del contributo regionale previsto dagli artt. 25 e 26 della medesima legge. I programmi di intervento da attuarsi ai sensi dell'art. 26, hanno come fine l'attuazione di un'adeguata viabilità di servizio silvo - pastorale, capace di rendere economicamente conveniente la gestione di boschi e di pascoli nella Regione, favorirne il potenziamento e il miglioramento delle caratteristiche produttive e, nel contempo, soddisfare anche a esigenze di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi. I programmi di intervento, previsti dall'art. 25 della citata L.R. 52/78, hanno come fine il raggiungimento dell'ottimizzazione della gestione dei pascoli montani, da parte dei soggetti proprietari, mediante tutti quei provvedimenti intesi a migliorare la produzione foraggiera nonché a favorire il mantenimento e l'adeguamento funzionale delle pertinenti strutture ed infrastrutture, sì da assicurare accettabili prospettive di sopravvivenza all'unità produttiva "malga". Oggi le malghe, intese come "unità fondiarie silvo - pastorali di superficie superiore ai dieci ettari, dotate di adeguate infrastrutture, costituite di pascolo, prato-pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame, locali per la lavorazione del latte e per la conservazione del prodotto finito", costituiscono sistemi multifunzionali, nei quali vanno sostenuti e valorizzati gli investimenti sul capitale fisico e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni di cultura locale. Riconosciuto il valore e l'importanza della multifunzionalità della malga (produzione, ambiente, paesaggio, turismo rurale, valorizzazione socio - culturale), l'obiettivo da perseguire è il mantenimento di una significativa presenza dell'alpicoltura, per contrastare i fenomeni di abbandono delle attività agricole nelle zone montane. Con riguardo a tali unità produttive, particolare importanza ha assunto la necessità di ottemperare a precise disposizioni normative di natura igienico - sanitaria, nella lavorazione del latte e dei suoi derivati. Ciò comporta l'esecuzione di interventi, rivolti principalmente all'adeguamento e alla messa a norma dei locali di mungitura, dei locali di affioramento e di lavorazione del latte, dei locali di conservazione dei prodotti caseari, ivi comprese le relative dotazioni impiantistiche e strumentali. Il rispetto delle suddette normative, oltre a consentire alle singole unità produttive il conseguimento di uno standard qualitativo comunitario in siffatta particolare e fondamentale attività svolta in territorio montano, si configura frequentemente come ineludibile condizione per il mantenimento della produzione e della lavorazione dei prodotti lattiero - caseari in malga. Va altresì tenuto presente che i suddetti interventi di adeguamento e messa a norma perseguono la formazione di unità produttive più efficienti, in grado di assicurare il miglioramento delle caratteristiche occupazionali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, costituendo favorevoli presupposti all'esercizio agrituristico, alla necessità di tutelare le capacità produttive dei pascoli e dei prati-pascoli, sotto il profilo qualitativo e della composizione floristica e, più in generale, al mantenimento dell'uomo sul territorio montano. Nell'attuazione delle varie iniziative, le Comunità Montane beneficiarie si attengono alle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite nel Settore Primario, in applicazione della L.R. 13.04.2001, n. 11.

 

Riferimenti

Regione Veneto

Sezione Economia e Sviluppo montano

Tel. 041 279 5464-5522 - Fax 041 279 5620

E-mail: sviluppomontano@regione.veneto.it

Difesa Idrogeologica

La stabilità fisica del territorio costituisce il presupposto di base per lo sviluppo economico e sociale della popolazione. L'abbandono delle attività agricole in montagna e in collina ha contribuito al degrado del territorio e delle puntiformi opere di sistemazione, di regimazione, di terrazzamento, un tempo oggetto di continua manutenzione, con ricadute negative anche sull'efficienza idrogeologica dei popolamenti forestali. Si pone pertanto la necessità di un effettivo recupero e valorizzazione, anche sotto il profilo culturale, delle molteplici funzioni svolte dal bosco, nonché dei connessi aspetti sociali ed economici legati alle attività agro-forestali, così da rivalutarne il significato anche produttivo.

La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del proprio Statuto, promuove la difesa idrogeologica del territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, al fine di un armonico sviluppo socio-economico e delle condizioni di vita e di sicurezza della collettività. Punti fondamentali nella attuazione di tali intenti, sono stati l'emanazione della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale) e successivamente della L.R. 15 gennaio 1985, n. 8 (Riorganizzazione delle funzioni forestali). Con le citate leggi regionali, oltre a regolamentare e organizzare il settore delle Foreste e dell'Economia montana, è stata attivata una organica politica programmatoria e di pianificazione forestale.

Con tali disposizioni la Regione provvede alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo e alla difesa delle coste, intervenendo prevalentemente nell'ambito dei territori classificati montani e in quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, nonché alla conservazione e alla manutenzione delle opere esistenti. La progettazione e l'esecuzione delle opere sono effettuate direttamente dalla Giunta Regionale, ovvero sono affidate, ove ne sia ravvisata l'opportunità, alle Comunità Montane. Ciò si giustifica in quanto l'azione sistematoria nel comparto forestale, caratterizzata dalla particolarità del contesto operativo e territoriale in cui essa si svolge, è da considerarsi intrinsecamente "urgente". Di qui il ricorso quasi sistematico alla "amministrazione diretta" nell'esecuzione dei lavori, da ritenersi opere pubbliche a tutti gli effetti, anche sulla scorta dei riferimenti normativi di settore che, nel tempo, hanno collocato l'azione sistematoria forestale in posizione ben distinta rispetto al più ampio ed articolato filone dei "lavori pubblici". In tale fattispecie di interventi rientrano anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione dei lavori, la difesa del territorio dalla caduta di valanghe e l'acquisto di macchine ed attrezzature per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta. Infine, onde ripristinarne l'efficienza dal punto di vista idrogeologico e produttivo, la Regione promuove la ricostituzione dei boschi degradati, assumendone l'onere a totale carico.

 

Riferimenti

Regione Veneto

Sezione Parchi Biodiversità Programmazione silvopastorale e Tutela dei consumatori

Tel. 041 279 5467 - Fax 041 279 5461

E-mail: parchibiodiversita@regione.veneto.it

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