Cos'è

Anagrafe del settore primario

Sulla base di quanto previsto dalle Linee guida per la Costituzione del Fascicolo aziendale e per l'Anagrafe del Settore Primario approvate con DGR n. 3758 del 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti pubblici e privati esercenti attività agricola, agro-alimentare, forestale e della pesca che interagiscono con la Regione del Veneto devono essere iscritti all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto.
L'Anagrafe è costituita da informazioni anagrafiche e strutturali di tutte le imprese che intendano richiedere finanziamenti o agevolazioni, beneficiare di un pagamento, avanzare richieste di premi o contributi o autorizzazioni in materia di agricoltura e Sviluppo Rurale presso la Pubblica Amministrazione. L'iscrizione all'Anagrafe comporta la costituzione del Fascicolo Aziendale. La Regione del Veneto è titolare dell'Anagrafe del settore primario.

SISP - Sistema Informativo Settore Primario

Il SISP è quella parte del Sistema Informativo della Regione del Veneto in cui vengono organizzati e gestiti gli strumenti e le informazioni che supportano l'attività amministrativa del Settore primario. Si tratta quindi di un insieme di archivi e di software che permette di razionalizzare la gestione dei procedimenti amministrativi. Per il settore agricolo, il SISP rappresenta un modo di dialogare immediato e di perseguire una maggiore trasparenza dei procedimenti, tra Pubblica amministrazione, imprese e cittadini. Per accedere ai servizi on-line del SISP ci si può collegare alla pagina Guida alla registrazione per l'accesso privato.

Fascicolo aziendale

E' l'insieme delle informazioni e dei documenti relativi a ogni azienda che si interfaccia con la Pubblica amministrazione al fine di ottenere contributi, agevolazioni o certificazioni nell'ambito del settore primario. Il fascicolo contiene i dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA ecc. dell'impresa (sia essa persona fisica che giuridica), nonché la consistenza dell'azienda (es.: superfici, produzioni, allevamenti, macchine e le attrezzature, fabbricati aziendali, ecc). E' costituito da una parte cartacea e da una parte elettronica. Il Fascicolo è parte integrante dell'Anagrafe del Settore Primario, è unico per ciascuna azienda registrata ed è identificato dal CUAA (Codice Unico Azienda Agricola corrispondente al Codice fiscale dell'impresa). Permette inoltre il recupero dei dati in esso contenuti per la precompilazione della modulistica telematica e la presentazione di domande evitando quindi di fornire più volte le stesse informazioni.

I Fascicoli aziendali sono di competenza della Regione del Veneto che esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, mentre la gestione è stata affidata ad AVEPA che vi provvede tramite gli Sportelli Unici Agricoli, oppure tramite i CAA (Centri di Assistenza Agricola) con essa convenzionati e che hanno ottenuto apposito mandato dall'impresa. Per gestione si intende: iscrizione, aggiornamento cessazioni fascicoli; gestione revoche fascicoli e gestione rinunce fascicoli.

Ciascun CAA delegato da AVEPA, deve raccogliere almeno 1000 mandati da parte di soggetti iscritti all'Anagrafe; la convenzione tra AVEPA e CAA disciplina anche il trattamento economico riconosciuto per l'espletamento di tale funzione. Le prestazioni definite nel rapporto convenzionale per la gestione del fascicolo sono rese dal CAA a titolo gratuito a qualunque soggetto ne faccia richiesta e gli conferisca apposito mandato scritto.

CUAA - Codice Unico Azienda Agricola

Il Codice Unico dell'Azienda Agricola, è il codice di identificazione di ogni singola azienda agricola che deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la Pubblica amministrazione: corrisponde al Codice fiscale dell'impresa.

Imprenditore Agricolo e IAP (Imprenditore Agricolo Professionale)

Imprenditore Agricolo
Secondo l'art. 2135 del Codice Civile, l'imprenditore agricolo è "colui che esercita attività di:

  • Coltivazione del fondo
  • Selvicoltura
  • Allevamento di animali
  • Attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenute tramite le attività suindicate ovvero la fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata)".

IAP - Imprenditore Agricolo Professionale
La figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) è stata introdotta nel 2004 con il Decreto legislativo n. 99. Alle Regioni compete l'accertamento e l'attestazione del possesso dei requisiti per accedere alle specifiche agevolazioni/interventi previsti da normative regionali, statali, comunitarie. Nell'ambito di tali competenze la Regione del Veneto con deliberazione della Giunta n. 679 del 16 maggio 2017 ha approvato delle nuove linee di indirizzo e procedura completando il quadro di semplificazione delle modalità di riconoscimento della qualifica di IAP definendo parametri standard per il calcolo dei tempi e redditi di lavoro da attività agricole.

La qualifica IAP può essere ottenuta qualora:

- l'imprenditore:

  1. possiede conoscenze e competenze professionali (es. titolo di studio attinente il settore agrario o veterinario, frequenza di appositi corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Veneto, della durata di 150 ore, esercizio attività agricola per un triennio continuativo attestato da iscrizione INPS);
  2. dedica all'attività agricola almeno il 50% (25% nelle zone svantaggiate individuate dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 50, par. 4 del Reg. CE n. 1698/2005) del proprio tempo di lavoro complessivo;
  3. ricava dall'attività agricola almeno il 50% (25% nelle zone svantaggiate individuate dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 50, par. 4 del Reg. CE n. 1698/2005) del proprio reddito globale di lavoro.

- la situazione produttiva aziendale dell'impresa/e - condotta/e o partecipata/e - riferita all'ultima annata agraria conclusa (10 novembre), garantisce al richiedente nelle situazioni di ordinarietà, applicando i "valori unitari delle tabelle di cui all'allegato B alla DGR 679 del 16/05/2017", almeno 900 ore di lavoro (450 in zona montana ai sensi dell'art. 50, par. 4 del Reg. CE n. 1698/2005). Quando l'imprenditore, per caratteristiche proprie presenta, valori di reddito e tempo di lavoro diversi da quelli parametrati, tali valori possono essere dimostrati attraverso conto economico aziendale e apposita relazione tecnica a firma di professionista agroforestale abilitato.

La qualifica di IAP viene riconosciuta anche alle società qualora:

  1. nella ragione sociale sia riportata l'indicazione "società agricola";
  2. lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile (eventuali operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, devono essere strumentali all'esercizio esclusivo delle attività agricole);
  3. sono iscritte nel Registro Imprese della competente CCIAA;
  4. per le società di persone, almeno un socio che sia amministratore deve possedere la qualifica di IAP;
  5. per le società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperativa, sia in possesso della qualifica di IAP.

Ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una sola società, intendendo con questo società di capitali, cooperative, e anche di persone.

La procedura di riconoscimento della qualifica IAP è descritta nel sito di AVEPA; la domanda  compilata tramite apposito applicativo deve essere presentata allo Sportello Unico Agricolo competente per territorio oppure presso le sedi dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) cui l'imprenditore ha conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale.

Per approfondimenti

OPR - Organismo Pagatore Regionale

L'Unione Europea sostiene la produzione agricola dei Paesi della Comunità attraverso l'erogazione ai produttori di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni vengono gestite dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori. Per il Veneto, dunque, l'Organismo pagatore è AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura) la quale è responsabile del processo di erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

SUA - Sportello Unico Agricolo

 

Offrire agli operatori del settore un unico referente per tutti gli adempimenti di competenza regionale, riorganizzare e semplificare l'amministrazione del settore primario sono gli elementi guida che hanno portato alla costituzione dello Sportello Unico Agricolo.

A tal scopo, dal 1° Aprile 2011, tutte le competenze amministrative, già svolte a livello territoriale dai Servizi Ispettorati Regionali all'Agricoltura (SIRA) e dalle Strutture Periferiche di AVEPA (SPA), sono confluite nello Sportello unico agricolo affidato ad AVEPA. Vai alle sedi provinciali dello Sportello unico agricolo.

 

CAA - Centri di Assistenza Agricola

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono società di capitali costituite per l'esercizio delle attività di assistenza agli agricoltori dalle organizzazioni professionali agricole, dalle associazioni dei produttori e dei lavoratori, da professionisti, dagli enti di patronato ed assistenza professionale.

I CAA svolgono sia un servizio per conto dell'agricoltore (sulla base di specifico mandato scritto) sia un servizio convenzionato e appositamente finanziato per conto dell'Amministrazione (gestione fascicolo, ricevimento e primi controlli non discrezionali sulle domande).

I CAA possono svolgere per conto dei propri utenti le seguenti attività:

  • tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili
  • assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nei sistemi informativi resi disponibili dalle Amministrazioni Pubbliche operanti nel Settore Primario e costituenti il SIAN
  • interrogare le banche dati ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

Riconosciuti dalla Regione del Veneto sin dal 2003, i CAA sono presenti in modo capillare sul territorio veneto con più di 200 sedi operative abilitate.

Dal 2004 AVEPA è convenzionata con i CAA (vedi Decreto AVEPA e Decreto Regione Veneto) a cui affida loro le attività finalizzate alla presentazione di dichiarazioni e domande di aiuto/contributo/premio finanziate dai fondi comunitari (FEAGA e FEASR) e per le materie delegate dalla Regione del Veneto (es.: UMA).

La normativa stabilisce che i CAA debbano possedere requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa e consentire l'adempimento delle necessità degli utenti assistiti nonché quelle dell'Organismo pagatore e della Regione per quanto attiene il reperimento, la verifica, l'informatizzazione, l'elaborazione e la trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi. In particolare i CAA devono garantire:

  • l'erogazione di un servizio attraverso dipendenti o collaboratori con comprovata esperienza e affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e per i quali adempiano agli obblighi di natura contrattuale, fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativa
  • accessibilità dal pubblico per almeno 5 ore giornaliere per almeno due giorni a settimana
  • una adeguata dotazione informatica e telematica
  • disponibilità di locali adibiti esclusivamente all'esercizio delle attività del CAA, (anche al contestuale esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF)
  • conformità dei luoghi di lavoro con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori
  • una facile identificazione dei locali mediante apposite insegne.

I requisiti e le procedure richiesti per il riconoscimento e l'abilitazione delle società CAA e delle sedi operative sono descritti nel Manuale delle procedure; la struttura regionale competente per tale attività è il Settore Sistema Informativo Settore Primario.

La Regione del Veneto esercita la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, mentre AVEPA svolge la vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività delegate ai CAA e da questi erogate (es.: fascicolo aziendale, domande, ecc.).

Quali sono i CAA del Veneto? … vai alla Sezione ENTI/Organizzazioni

Dove si trovano le sedi CAA del Veneto? … vai alla Sezione UTILITA'/Cartografia.


 

Mandato e Delega

Il Mandato è l'atto con il quale un soggetto (mandante) conferisce a un CAA (mandatario) la gestione del proprio Fascicolo Aziendale. Ha durata almeno annuale ed è revocabile, entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di un mandato espresso, la gestione del Fascicolo Aziendale spetta alla sede AVEPA competente per territorio.

La Delega, invece, è il documento con il quale un soggetto autorizza terzi (CAA, OPA, studi professionali, ...) a predisporre per suo conto, tramite i servizi telematici, domande di contributo/premio/agevolazione, sulla base dei dati registrati nel fascicolo aziendale; a tal fine, la delega contiene la contestuale autorizzazione per l'accesso ai pertinenti dati del fascicolo aziendale.

Vai ai Modelli di delega.

OCM - Organizzazione Comune dei Mercati

L'OCM rappresenta un quadro giuridico unico (Regolamento CE n. 1308/2007 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013) che disciplina per i prodotti agricoli il mercato interno, gli scambi con i Paesi terzi e le regole della concorrenza. Lo scopo è di garantire agli agricoltori uno sbocco per la loro produzione e la stabilità dei redditi e ai consumatori la sicurezza dell'approvvigionamento in prodotti alimentari a prezzi ragionevoli. Attualmente è in vigore un unico regolamento che disciplina gli interventi per 21 diversi settori. Gli strumenti di intervento si possono riassumere in:

INTERVENTO SUL MERCATO

  • Intervento pubblico e ammasso privato (ritiro dal mercato degli eccessi produttivi)
  • Misure speciali di intervento (sostegno del mercato nei casi di particolari situazioni di crisi di fiducia dei consumatori indotte, ad esempio, dalla presenza di epizoozie; situazioni di mercato in cui i prezzi scendono rispetto al prezzo d'intervento, ecc.)
  • Regimi di aiuto (specifici ad alcuni settori quali latte, olio, tabacco, foraggi essiccati, ecc.).

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLA PRODUZIONE

  • Norme di commercializzazione e condizioni di produzione (riguardano la qualità, la classificazione, il peso, il condizionamento, la presentazione, origine ed etichettatura);
  • Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di Operatori (definiscono scopi e principi, nonché modalità di costituzione e riconoscimento).

SCAMBI CON I PAESI TERZI

  • Si riferisce alle modalità di esportazione e importazione delle produzioni agricole e all'applicazione di dazi o sostegni fissati in funzione dell'andamento dei mercati europei e mondiali.

Per approfondimenti sulle applicazioni settoriali:
Vai alla pagina web dell'Unione europea dedicata ai Mercati dei Prodotti Agricoli.